NOVITÀ PER LE AUTORIZZAZIONI DELLE GARE CICLISTICHE
di Silvano Antonelli
NOVITÀ PER LE AUTORIZZAZIONI DELLE GARE CICLISTICHE
di Silvano Antonelli
Con la Legge di Bilancio approvata dal Senato il 30 dicembre, la FCI porta a casa una modifica all’art. 9 del Codice della Strada, così espressa:
«Per le gare atletiche, ciclistiche e quelle con animali e con veicoli a trazione animale che interessano il territorio di più regioni, l’autorizzazione è rilasciata dalla regione o dalla provincia autonoma del luogo di partenza, d’intesa con le altre regioni interessate, che devono rilasciare il nulla osta entro il termine di venti giorni antecedenti alla data di effettuazione della gara».
Novità interessante, che, seppure a beneficio dei soli organizzatori di corse a tappe o corse che interessano più di una regione, segna una nota a favore della semplificazione degli iter autorizzativi delle gare ciclistiche, da più parti rivendicata e in questo caso portata a frutto dalla FCI. Una norma che avendo in sé la necessità di standardizzare le procedure e la modulistica, potrà servire anche da stimolo alle singole Regioni, Province e Prefetture, per concordare con le strutture territoriali federali tutta la semplificazione possibile delle norme esistenti.
Sul piano applicativo non è scontato che tutto fili liscio sin da subito: la Regione che dovrà rilasciare l’autorizzazione si troverà ad avere un carico maggiore di lavoro, un iter istruttorio più complesso, nonché dover affrontare la questione del cosa fare quando le altre Regioni o gli Enti proprietari delle strade non dovessero rilasciare i rispettivi nulla osta nei tempi stabiliti, introdotti senza contemporaneamente modificare quelli di inoltro delle istanze.
LIn pratica, se appare semplificata la procedura con l’attribuzione del rilascio dell’autorizzazione alla Regione di partenza, non altrettanto è detto per le modalità istruttorie e i tempi di rilascio, che potrebbero continuare ad obbligare gli organizzatori ad intervenire presso tutti quei Comuni e Enti proprietari delle strade che non accettassero il transito della gara oppure ne volessero la modifica. Nulla è cambiato per i poteri di questi ultimi e supporre che la Regione tenuta al rilascio dell’autorizzazione possa da sola superare tutto questo è pia illusione.
Inoltre, la norma dovrà adagiarsi su di una realtà nazionale difforme: Regioni che hanno tenuto per sé il rilascio delle autorizzazioni, altre invece che, con legge delega, hanno affidato il compito alle Province a loro volta operanti con le più diverse modalità.
C’è quindi il rischio, speriamo solo tale, che la modifica all’art.9 del C.d.S. abbia lanciato, per così dire, il cuore oltre l’ostacolo, senza la possibilità concreta di modificare a breve l’ostacolo medesimo.
Così come resta aperta, anzi riaperta, secondo la Circolare Gabrielli del 29.9.20, la questione che per ogni centro abitato attraversato, gli organizzatori dovranno ottenere l’ordinanza di sospensione dai rispettivi Sindaci oltre a quelle delle relative Prefetture per i tratti extra urbani. Quasi una maledizione per i nostri organizzatori che speriamo possa essere presto affrontata con un ulteriore intervento della FCI per ottenere una modifica all’art. 6, ovvero, una estensione dei poteri del Prefetti.
Preoccupazioni comprensibili e problematiche non facili, che obbligano a mantenere una visione d’insieme delle misure necessarie alle gare ciclistiche, senza nulla togliere alle buone intenzioni che hanno portato alla recente modifica dell’art. 9 del C.d.S e al possibile sviluppo di nuove opportunità.